Costruita, sulla base del “Decreto liquidità” e in particolare sugli articoli 6-9-10 del provvedimento emanato dal Governo nazionale datato 8 Aprile 2020, la possibilità di tirare il fiato sui temi ricapitalizzazione (fino al 31-12), fallimento e stato di insolvenza (fino al 30-06), oltre alla dilatazione temporale sui termini di accesso al concordato preventivo (per la visione dettagliata dei contenuti di questi articoli vedi sotto), la dirigenza del Catania Calcio si tuffa su due missioni di vitale importanza con sfondo attuale, mentre resta sulla scrivania la proposta del Comitato in attesa di possibili altre offerte.
Le due imprese che la triade Astorina-Scuderi-Di Natale stanno affrontando sono: il pagamento degli stipendi di parte dei tesserati e lo studio delle soluzioni da portare avanti a livello economico nel caso in cui si dovesse giungere alle prossime incombenze a livello di pagamenti e scadenze (potrebbe essere per esempio il caso dell’iscrizione al prossimo campionato, da vedere cosa accadrà col Coronavirus di mezzo) senza aver ancora ceduto il club.
Proprio sul fronte degli stipendi, da segnalare che due lettere sono state recapitate a Torre del Grifo da giocatori rossazzurri in cui si annuncia che se i pagamenti non dovessero arrivare in breve, al club sarà presentata una diffida e messa in mora proprio da parte dei tesserati. Tali missive sono state inviate nei giorni scorsi e pare che a queste non sia seguita una risposta diretta ai giocatori da parte del club. C’è da dire che però nei giorni scorsi Di Natale aveva annunciato la buona riuscita dell’operazione dei pagamenti che sarebbero arrivati ai destinatari proprio nei prossimi giorni, cioè in questi giorni.
Chiaramente i dirigenti vogliono scongiurare questa possibilità e stanno pertanto lavorando a più non posso alla ricerca dei fondi utili ad assolvere questo obbligo.
Gli animi restano caldi, una soluzione il Catania pare l’abbia già trovata e in attesa di conferme che potrebbero giungere anche a breve, auspica che l’allarme rientri.
GLI ARTICOLI 6-9-10 DEL DECRETO DATATO 8 Aprile 2020
Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di
ristrutturazione)
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e’ prorogabile. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessita’ della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per
omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L’istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 10.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la
dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Fonte foto: calciocatania.it