Covid-19, varato il “decreto ponte”: tutti i dettagli

Governo; obbligo vaccinale

Il Consiglio dei Ministri, al termine di un tesissimo vertice, ha approvato il cosiddetto decreto legge ponte, quello recante restrizioni e misure di contenimento valide dal 7 al 15 gennaio, quando scadrà la validità dell’ultimo DPCM varato da Giuseppe Conte.

Il testo del decreto, prevede, sostanzialmente uno stop al presunto “libera tutti” al termine delle festività e porta avanti l’inasprimento di alcune disposizioni. Vediamo, dunque, quali sono state le risoluzioni adottate dal CdM.

 

Il nuovo decreto: rinviata la riapertura delle scuole, calendario “diviso” in giorni rossi e arancioni

 

Il tema che ha causato gli scontri più aspri all’interno del governo è stato quello del rientro a scuola. Da una parte la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina che, con il sostegno delle colleghe di Italia Viva, chiedeva di confermare la riapertura il 7 gennaio, dall’altra il Ministro Franceschini, sostenuto dai compagni di partito, che voleva procrastinarla al 15 gennaio. Alla fine ha prevalso la linea del compromesso: le scuole superiori riapriranno l’11 gennaio, con presenza al 50%.

Vietati, dal 7 al 15 gennaio, gli spostamenti tra regioni e/o province autonome, salvo che per esigenze lavorative, di necessità e urgenza. Consentito il rientro presso residenza, domicilio e abitazione. Esclusi gli spostamenti verso le seconde case site in una regione/provincia autonoma diversa.

Nel fine settimana 9-10 gennaio tutta Italia sarà in zona arancione e vigerà, quindi, il divieto di spostamento tra comuni. Confermata, però, le deroga già prevista in occasione delle feste natalizie: possibili gli spostamenti da un comune con meno di 5.000 abitanti nel raggio di 30 chilometri purché non si raggiunga il capoluogo. Nei giorni feriali, invece, prevista una sorta di zona gialla rafforzata.

 

Lunedì torna la differenziazione delle zone: inasprite soglie RT

 

Confermata, inoltre, nei territori che a partire da lunedì 11 gennaio saranno in zona rossa, la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Consequenziale il divieto di ospitare, presso la propria abitazione, più di due persone con le medesime deroghe di cui sopra.

Deciso anche un giro di vite nei parametri che determinano l’individuazione della fascia di rischio per le regioni. Da lunedì 11 con l’indice RT ad 1 si andrà in zona arancione, con l’1,25 in zona rossa.

Il Consiglio dei Ministri, infine, è intervenuto anche sul piano vaccinale con particolare riferimento alla somministrazione in case di cura ed RSA. Questo il passaggio contenuto del comunicato stampa diffuso dall’esecutivo al termine del vertice:

“Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino”.

Un passaggio, questo, che ha subito destato polemiche e che dovrà, necessariamente, essere chiarito in ogni dettaglio. In molti, infatti, hanno letto in queste righe una sorta di lasciapassare per un “TSO vaccinale” nei confronti dei soggetti indicati.

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