Sale a quota 17 il numero di persone contagiate dal Coronavirus in Italia. Due casi si sono registrati a Padova e 15 casi in Lombardia. Uno dei due veneti però, il 78enne Adriano Trevisan, è deceduto nella serata di venerdì. L’uomo era originario di Vò Euganeo.
Il Ministero della Salute chiude le scuole in dieci Comuni in Lombardia, uno in Veneto e uno in Emilia-Romagna.
L’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia Gallera ha vietato l’attività scolastica, ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe, gli eventi sportivi e ha disposto la chiusura delle attività commerciali e dei negozi del luogo per una settimana. Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ordinanza:
Ecco l’elenco dei Comuni coinvolti:
Piacenza: in via precauzionale scuole chiuse in città e in provincia. Lo ha deciso il Comune, insieme all’annullamento di quasi tutte le manifestazioni culturali e non solo.
Casalpusterlengo: scuole e nidi chiusi. Chiusi anche bar e ristoranti, oltre agli uffici comunali.
Codogno: Chiusi anche gli uffici e le palestre, che in orario extra scolastico vengono utilizzate da società sportive. Almeno fino a domenica chiusi anche gli impianti sportivi e, scrive il sindaco, «tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di assembramento pubblico», ad esempio «discoteche, sale da ballo, sala giochi».
Castiglione d’Adda: Chiusi anche gli Uffici comunali, biblioteca pubblica e centro di raccolta comunale dei rifiuti e sospese «tutte le attività ricreative, sportive e di socializzazione» e le manifestazioni per il Carnevale.
Maleo
Fombio
Somaglia
Bertonico
Castelgerundo
Terranova dei Passerini
San Fiorano
Vo Euganeo (Padova): chiusi anche gli esercizi commerciali. Il tempo di chiusura non è stato ancora precisato dal presidente della Regione, Luca Zaia.
Questo è il testo dell’ordinanza fimata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Attilio Fontana:
È resa obbligatoria la:
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose.
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro).
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali.
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione.
6) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati.
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari.
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.
I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali. Il Prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.