Covid-19 in Italia, approvato decreto-legge per estensione Green Pass

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti anti-Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. È stato esteso l’uso del Green Pass.

Scuola

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

Chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, fatta eccezione per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata pure dai rispettivi datori di lavoro.

Università

Per accedere alle strutture del sistema nazionale universitario si deve possedere ed esibire la Certificazione Verde.

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. I controlli sono svolti a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata pure dai rispettivi datori di lavoro.

Salute

Le nuove norme entreranno in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre, e prevedono l’applicazione dell’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio-assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

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