Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, e Ruggero Razza, assessore alla Sanità isolano, hanno diramato una circolare con le indicazioni operative riguardanti l’estensione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale delle istituzioni scolastiche regionali e del sistema di istruzione e formazione professionale. Per consentire l’ulteriore innalzamento della percentuale della popolazione scolastica volontariamente vaccinata (sia con riferimento agli studenti 12-19 anni sia al personale scolastico) i dirigenti scolastici potranno avanzare apposita istanza all’Asp territorialmente competente per calendarizzare alcune sessioni vaccinali negli stessi istituti. In relazione alla fascia degli alunni 5-11 anni, invece, si provvederà con una nota successiva a fornire indicazioni sulle relative modalità di somministrazione dei vaccini.
Resta in vigore l’obbligo relativo all’uso dei già previsti dispositivi di protezione individuale, che devono essere indossati, oltre che dal personale scolastico, da ogni altra tipologia di operatori a vario titolo presenti nei plessi scolastici, anche se non direttamente a contatto dei discenti. Analogo obbligo permane per gli alunni appartenenti a classi in cui non sia stata raggiunta la completa copertura vaccinale. Per quanto concerne la gestione di casi e focolai infettivi da Covid-19 individuati nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, la circolare ribadisce che, sulla base delle relative risultanze e in relazione al numero dei soggetti positivi, il dirigente scolastico può disporre l’eventuale sospensione delle attività didattiche nelle classi interessate. Si conferma che la sospensione totale o parziale delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in “zona arancione” o in “zona rossa”. Il provvedimento è adottato, di regola, dal Presidente della Regione che procederà ad individuare, per ogni ordine e grado di istruzione, l’eventuale percentuale di alunni ammissibili in presenza, in base alle specifiche situazioni di contesto. In presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, comunque caratterizzate dalla classificazione in zona rossa o arancione, il provvedimento di chiusura o sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal sindaco, previo obbligatorio e conforme parere dell’Asp competente per territorio. I dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali dovranno comunicare all’assessorato dell’Istruzione o a quello della Salute l’elenco delle scuole selezionate per il campionamento da eseguire ad ogni sessione quindicinale e sino alla fine del corrente anno scolastico, nel rispetto dei criteri individuati e del campione numerico da raggiungere a livello provinciale.