Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, strutture fondamentali per la gestione efficiente dei rifiuti urbani e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il ricorso mirava all’annullamento dell’ordinanza del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, con cui era stato adottato l’aggiornamento del Piano, nonché del parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica, del decreto assessoriale relativo alla valutazione ambientale strategica e della delibera di Giunta di apprezzamento dello stesso Piano, procedimenti amministrativi essenziali per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica. L’azione legale era rivolta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza della Regione Siciliana, il Commissario straordinario, gli assessorati regionali dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e del Territorio e dell’ambiente, con la difesa curata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nell’ambito della gestione dei rifiuti e del diritto ambientale.
Il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario, Renato Schifani, ha commentato la sentenza affermando che si tratta della prima sentenza che respinge un ricorso contro il Piano rifiuti, e che altri procedimenti sono ancora pendenti, ma è fiducioso nelle decisioni dei giudici, essendo certi di avere sempre operato nel rispetto delle regole e nell’interesse della collettività, perseguendo l’obiettivo di una gestione sostenibile dei rifiuti e di una tutela efficace dell’ambiente. Il percorso per la realizzazione dei termovalorizzatori è considerato ormai tracciato, e si ritiene che la loro realizzazione consentirà una gestione più efficiente dei rifiuti, con meno discariche, minori costi e maggiori livelli di igiene, e un miglioramento concreto della qualità della vita dei siciliani, grazie all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti solidi urbani e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 24/2026, ha considerato inammissibile il ricorso della proponente società, posta in amministrazione giudiziaria, poiché la promozione di una lite, in quanto atto di straordinaria amministrazione, andava preventivamente autorizzata dal giudice delegato, in ossequio ai principi del diritto amministrativo e alla tutela degli interessi pubblici, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e alla valorizzazione energetica.