Covid-19: Messina, Ramacca e Castel di Iudica nuove zone rosse

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I Comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica da lunedì 11 gennaio diventeranno “zona rossa”. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il provvedimento, assunto d’intesa con l’assessore alla Salute isolano Ruggero Razza dopo le relazioni delle Asp di Messina e Catania e a seguito delle interlocuzioni avvenute con i sindaci delle località in questione, è volto a tutelare la salute pubblica nonché a contrastare la diffusione del Covid-19. Le misure restrittive rimarranno in vigore fino al 31 gennaio. Di seguito le disposizioni:

Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Una misura particolare riguarderà Messina: dato il ruolo strategico nei collegamenti, sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia. Nella zona degli imbarcaderi, inoltre, restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella città dello Stretto e, più in generale, nell’isola.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (salvo l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità).

Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

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