Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, emana due ordinanze nell’ambito del contenimento del Coronavirus. Di seguito la prima, la numero 74 con la quale si dispone:
“1) a chiunque sia entrato in contatto con soggetto dichiarato positivo al contagio da COVID19 di eseguire le comunicazioni ai siti di cui all’Ordinanza Presidenziale n. 7 del 20 marzo 2020 e al dipartimento di Protezione Civile comunale all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it;
2) all’ASP di Messina di sottoporre a test tampone entro il termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto interessato o dal dipartimento Protezione civile 3 comunale se antecedente, tutti i soggetti che hanno inviato la comunicazione di avvenuta esposizione a contatto con soggetto dichiarato affetto da COVID19 di cui al punto n. 1;
3) all’ASP di Messina Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di comunicare immediatamente gli esiti del test tampone al Dipartimento Protezione Civile, con comunicazione riservata indirizzata personalmente al soggetto che verrà indicato in prosieguo, indicando espressamente i seguenti dati: Nome cognome, data di nascita indirizzo di residenza; Esito test positivo/negativo; Circostanze che hanno dato luogo al prelievo (es. autodenuncia del soggetto, segnalazione datore di lavoro, segnalazione struttura sanitaria, ecc…);
4) all’Asp di Messina di acquisire tutte le informazioni necessarie a ricostruire la rete dei contatti sociali, degli spostamenti e della composizione del nucleo familiare del soggetto risultato positivo al test tampone per avviare le azioni necessarie alla realizzazione di una rete di contenimento del contagio;
5) a chiunque sia risultato positivo al test tampone di comunicare al Dipartimento di protezione Civile, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione o dell’invito del Comune, su apposito modulo (come da modello allegato alla presente ordinanza) se dispone di un alloggio in cui potere trascorrere il periodo di autoisolamento con le prescrizioni minime di sicurezza come specificate dall’art. 2 Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020, e con divieto assoluto di coabitazione e contatto con chiunque, familiari compresi ricordando la necessità di disporre di bagno autonomo per il soggetto in isolamento. Nel caso in cui il soggetto dichiarerà di non disporre di un alloggio che rispetti i superiori requisiti, lo stesso verrà invitato a trascorrere il periodo di isolamento presso una struttura comunale attrezzata allo scopo o altra struttura adeguatamente individuata ed allestita;
6) al Dipartimento di Protezione Civile Comunale di provvedere a tutti i servizi di logistica per la normale permanenza all’interno dei luoghi organizzati appositamente per l’autoisolamento (fornitura letti da campo, viveri, ritiro rifiuti e smaltimento secondo le disposizioni di legge, e quanto si rendesse necessario per attendere alle attività e mansioni quotidiane);
7) all’Asp di Messina di provvedere alla sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui ai DPCM ed alle O.P. richiamate;
8) vietare presso le strutture sanitarie pubbliche e private le visite da parte dei familiari che potranno fare riferimento a personale specializzato per ricevere le informazioni sullo stato di salute e fornire ai congiunti beni di prima necessità e generi di conforto. Avverte Che il Soggetto al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni di cui al punto 3 della presente Ordinanza, che sarà incardinato all’interno del COC del Comune, sarà individuato nell’Assessore Massimiliano Minutoli, che comunque potrà essere sostituito, a seconda delle circostanze, da qualsiasi altro Assessore. A tal proposito verrà attivato indirizzo di posta elettronica specifico per evitare il diffondersi delle informazioni in maniera indiscriminata. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva come per Legge”.
Con l’ordinanza numero 75, invece, il primo cittadino dispone:
1) ai concessionari per il trasporto navale e ferroviario, di istituire un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante istituzione di una banca dati condivisa, nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento. La banca dati dovrà essere data in gestione alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
2) le attività di prenotazione dovranno concludersi entro 24 ore prima dell’orario previsto per la partenza, ciò per consentire le verifiche e la ricorrenza della possibilità di poter o meno essere autorizzati da parte del Presidente della Regione, così come previsto nel Decreto n. 118 del 16/3/2020, art. 2, n. 2, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a raggiungere la propria destinazione;
3) i dati raccolti ed inseriti nella banca dati come sopra indicata ed organizzata, con il nominativo dei viaggiatori e la destinazione finale del viaggio, dovranno essere trasmessi dai Concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Comune di Messina (protezionecivile@comune.messina.it) ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. Quest’ultima circostanza consentirà al Sindaco del Comune di destinazione di poter esercitare la propria attività di monitoraggio;
traghetti per messina villa san giovanni carabinieri4) relativamente ai viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” i Concessionari del servizio di trasporto dovranno effettuare la registrazione iniziale, attribuendo a ciascuno di essi un codice identificativo univoco che consentirà il diritto al passaggio quotidiano. I concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto sono obbligati a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (Forze dell’Ordine, operatori della sanità, operatori della giustizia, Forze Armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali. I Concessionari dei servizi di trasporto dovranno provvedere a dare esecuzione della presente Ordinanza entro il termine di 48 ore a decorrere dalla pubblicazione della stessa (giorno 26 marzo 2020 ore 14.00). La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. Inoltre l’inosservanza alla presente Ordinanza comporta il divieto di transito veicolare all’interno del territorio comunale, ciò in ottemperanza dell’Ordinanza del Ministro della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020, che vieta gli spostamenti tra comuni. La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento”.