Covid-19, decreto legge Natale: ecco cosa prevede

conte; covid-19

Varato ieri, durante il Consiglio dei Ministri, il decreto legge Natale, con ulteriori misure restrittive, rispetto a quelle previste nell‘ultimo DPCM, per arginare il contagio da Covid-19.

Il provvedimento, illustrato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e subito pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale.  Vediamo, dunque, cosa prevede il decreto legge, quali nuove limitazioni introduce e quali saranno le attività consentite.

 

 

Decreto legge Natale: tutta Italia zona rossa nei festivi e pre festivi

 

Il fulcro del decreto sta nell’individuazione di due differenti periodi nell’arco di tempo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nei giorni festivi e pre festivi, infatti, si applicheranno sull’intero territorio nazionale, le disposizioni relative alla “zona rossa” previste nei precedenti DPCM. In tutti gli altri giorni, invece, saranno valide quelle della “zona arancione”. Confermato, chiaramente, il divieto di spostamento tra regioni e/o provincie atonome, dal 21 dicembre al 6 gennaio.

 

Zona rossa ( 24-27 dicembre; 31 dicembre – 3 gennaio; 5-6 gennaio)

– Consentiti gli spostamenti per ragioni di: salute, lavoro, necessità/urgenza.

– Consentita la visita ai parenti, per massimo due persone, dalle 5 alle 22. Restano esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e i conviventi non autosufficienti.

– Consentita l’attività motoria (nei pressi della propria abitazione) e l’attività sportiva (all’aperto e in forma individuale).

– Chiusura di negozi, centri estetici, bar e ristoranti. Asporto consentito fino alle 22, nessun limite per il domicilio.

– Restano aperti:  supermercati, negozi di beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

 

 

Zona arancione (28-30 dicembre; 4 gennaio)

– Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni (fino a 5000 abitanti) in un raggio di 30 chilometri, ma non si potranno raggiungere i capoluoghi di provincia.

– Chiusura di bar e ristoranti, consentito l’asporto fino alle 22 e il domicilio senza limiti temporali.

– Apertura dei negozi fino alle 21

 

 

Nei periodi di tempo che restano esclusi da questa divisione (19-23 dicembre; 7-15 gennaio) saranno valide le disposizioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020, che andranno ovviamente ad integrarsi con gli eventuali decreti del Ministro della Salute.

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