Italia, tasse anche sulle mance: la decisione della Cassazione

Crias; PNRR

La sezione tributaria della Cassazione con un’ordinanza depositata giovedì scorso ha stabilito che le mance sono considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e quindi vanno sottoposte a tassazione.

La disposizione è stata assunta nell’ambito di una causa tra l’Agenzia delle Entrate e un uomo impiegato con mansioni di capo ricevimento in un hotel della Sardegna. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che “in tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del dpr 917/1986 e sono pertanto soggette a tassazione”.

I giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e annullato con rinvio la decisione della Commissione tributaria della Sardegna che aveva dato ragione al lavoratore. Questo aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2007 per reddito da lavoro dipendente non dichiarato per 83.650 euro, somma corrispondente a mance.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del soggetto ritenendo non tassabili le mance considerata la loro “natura aleatoria” e poiché “percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro“.

La Cassazione invece sostiene che “deve essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione finanziaria” dunque “l’onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento“.

La questione passerà all’esame della Commissione tributaria regionale che dovrà riesaminare il caso basandosi sulla linea della Suprema Corte.

Maria Grazia Spartà

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